OGNI QUANTO TEMPO VA SVOLTO AGGIORNAMENTO?
Cosa prevede la normativa?
L’aggiornamento ha l’obiettivo di mantenere e rafforzare le competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevedono che la formazione dei lavoratori debba essere aggiornata ogni qualvolta intervengono modifiche nella valutazione del rischio aziendale che implicano modifiche alle condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni lavorative e comunque con una periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine del coso riportata sull’attestato.
Tuttavia, per il comparto delle costruzioni esiste una periodicità diversa per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, stabilita dal CCNL Edilizia del 3 marzo 2022: le parti sociali (ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) hanno stabilito che nei cantieri edili l’aggiornamento vada fatto ogni 3 anni, al fine di implementare la sicurezza dei lavoratori.
L’aggiornamento ogni 3 anni riguarda la formazione prevista dal CCNL di settore (contrattazione collettiva) quindi più restrittiva della norma generale, ma valida solo per i lavoratori inquadrati con il CCNL Edilizia.
Quali conseguenze se l’aggiornamento non è svolto entro 3 anni?
Dal punto di vista legale: se il lavoratore ha comunque un aggiornamento entro i 5 anni, non scatta la sanzione penale del D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. c).
Dal punto di vista contrattuale e gestionale il datore può essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi del CCNL; può avere problemi in caso di verifica Cassa Edile o DURC di congruità; in caso di ispezione dell’Ispettorato del lavoro che verifica la conformità rispetto all’applicazione del contratto di lavoro, l’ispettore può ritenere che la formazione non sia “aggiornata” e contestare la mancata formazione in senso sostanziale, specie se il lavoratore opera in cantiere.