NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE



L’Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 ha rivisto definitivamente la Formazione del Preposto in considerazione del ruolo centrale che questa figura riveste all’interno della realtà lavorative.
Un percorso iniziato con la Legge 215 del 2021, che introduceva non solo l’obbligo di “individuare” i preposti, ma modificava l’articolo 37 del D.lgs. 81/08, riducendo la periodicità degli aggiornamenti della loro formazione, da 5 a 2 anni e stabilendo la modalità di erogazione in presenza come unica valida. 

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato Regioni?
Per questa figura, l’Accordo stabilisce in modo chiaro gli obiettivi, la durata, i contenuti e le modalità di verifica di apprendimento e di efficacia e le modalità di erogazione della formazione
In sintesi:
•    Durata corso base: la durata minima del corso base per preposti è stata estesa a 12 ore, superando le 8 ore previste dal precedente Accordo del 2011. 
•    Aggiornamento: “cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (prima era quinquennale)
•    Durata aggiornamento: la durata minima deve essere di almeno 6 ore
•    Modalità di erogazione: non è più consentita l'erogazione del corso base e dei relativi aggiornamenti in modalità e­learning. Sono ammesse solo ed esclusivamente la presenza fisica in aula e la videoconferenza sincrona. 

Per chi è già preposto e ha già frequentato il corso, come calcolare al nuova decorrenza dei due anni?
Il nuovo Accordo Stato Regioni, entrato in vigore il 24/05/2025, prevede una distinzione importante in base alla data dell'ultima formazione effettuata: le scadenze sono riconducibili a due situazioni:
1. Preposti che hanno completato il corso base o l'aggiornamento PRIMA del 24 maggio 2023
In questo caso l'Accordo 2025 riconosce una proroga di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore, dando quindi tempo fino al 24 maggio 2026 per aggiornarsi, a prescindere dalla data effettiva dell'ultimo corso.
Esempio: Corso base svolto il 10 luglio 2020 oppure corso di aggiornamento svolto il 15 settembre 2022: il nuovo aggiornamento dovrà essere completato entro il 24 maggio 2026.

2. Preposti che hanno completato il corso base o l'aggiornamento DOPO il 24 maggio 2023
Chi ha frequentato il corso nei due anni precedenti l'entrata in vigore dell'Accordo 2025 (quindi dal 24 maggio 2023 al 24 maggio 2025) non beneficia di alcuna proroga. Per questi soggetti si applica direttamente la nuova scadenza biennale calcolata dalla data dell'ultima formazione.
Esempio: Corso base svolto il 10 settembre 2023 oppure corso di aggiornamento svolto il 26 aprile 2024, Prossimo aggiornamento obbligatorio entro 2 anni dalla rispettiva data.

ATTENZIONE! Se la formazione  è stata svolta, per esempio il 1 settembre 2023, il corso è scaduto il 1 settembre 2025!

Cosa succede in caso di aggiornamento scaduto?
Trascorso il termine biennale, il datore di lavoro non può considerarlo regolarmente formato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e il preposto non può più svolgere il ruolo né gli obblighi previsti dall'Art. 19 del D.lgs 81/2008.
I. Datore di Lavoro, in caso di controllo, è sanzionabile “con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro" secondo l'Art.55, comma 5. del D.Lgs. 81/ 2008.
Inoltre il comma 6-bis del medesimo articolo comunica che "se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati".


[PER NON DIMENTICARE.....
Il preposto è un lavoratore che sulla base «delle competenze professionali e nei limiti dei poteri che l’azienda effettivamente gli conferisce, supervisiona l’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa», specialmente nel momento in cui riscontra condizioni di pericolo che possono essere causate, da comportamenti sbagliati, da problematiche dovute al malfunzionamento di attrezzature o da altri tipi di situazioni.
In genere, il ruolo di preposto è ricoperto da figure di responsabilità, quali capi-squadra, capi-servizio, capi-cantiere, ecc., che quindi sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori.
Nel dettaglio, come specificato all’articolo 19 del D.Lgs 81/2008, gli obblighi del preposto sono:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Frequentare appositi corsi di formazione.]




— Allegati scaricabili


  Interpello 6/2024