ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SUL DIVIETO LAVORATIVO NEI CANTIERI



Ordinanza della Regione Emilia Romagna per il divieto di attività lavorativa nei cantieri edili in condizioni di esposizione prolungata al sole dal 3 giugno al 15 settembre 2026

L’edilizia è tra i comparti più esposti a rischio calore. “Lavorare nei cantieri stradali, sui ponteggi, sotto il sole è un rischio enorme per la salute e la sicurezza degli operai, con le alte temperature infatti aumenta il rischio di farsi male, anche a seguito di malori.
IL 3 GIUGNO 2026 la Regione Emilia Romagna ha approvato l’Ordinanza sulle  Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole” che stabilisce il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo delle attività lavorative nei cantieri, in condizioni di caldo estremo o anomalo a partire dal 3 giugno al 15 settembre 2026
E’ previsto il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni con livello di rischio “Alto”, nei cantieri edili, e, da quest’anno, nelle cave, ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ – riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “ALTO”.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’Ordinanza comporterà le sanzioni penali previste per legge (art. 650 C.P.), se il fatto non costituisce più grave reato.
 
Con riferimento alle attività svolte, il datore di lavoro è tenuto alla valutazione del rischio microclima e alla individuazione delle misure di prevenzione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08 e come riportato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate.

Novità importante rispetto allo scorso anno è che l’ordinanza, per tutto il periodo della propria vigenza, autorizza, in deroga ai vigenti regolamenti comunali per la disciplina delle attività rumorose temporanee, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori limitatamente ai cantieri edili e affini le cui lavorazioni siano svolte esclusivamente all’aperto con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui la previsione del rischio riferita al proprio comune. Tale disposizione può essere diversamente regolata dai Comuni con propria Ordinanza e non ha comunque validità nel territorio dei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.
Ricordiamo infine che, indipendentemente dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna, l’esposizione al calore è uno dei rischi particolari per la salute e sicurezza da tenere in considerazione sia nel DVR che nel POS, mentre il Coordinatore per la Sicurezza lo deve includere nella valutazione del rischio nel PSC. Le misure previste nella valutazione dei rischi, naturalmente, dovranno trovare concreta attuazione nei cantieri.
Al fine di evitare condizioni di prolungata esposizione al sole sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate.

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  Testo della delibera