Approvato il decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Lo schema di Decreto Legge introduce, tra le altre, nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro


IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
Il decreto legge prevede misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare mediante:

  • rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo
  • potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • disposizioni di carattere preventivo-incentivante, ad esempio: subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro
  • disposizioni di natura repressiva, quali: reintroduzione di sanzioni penali oltre ad un aggravio delle sanzioni amministrative per le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, utilizzazione impropria di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori

LA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
QUANTI PUNTI VERRANNO PERSI A SEGUITO DI ACCERTATI INADEMPIMENTI?
La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:
  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  1. morte: 20 crediti
  2. inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
  3. inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti
  • Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
    COME REINTEGRARE I PUNTI PERSI?
    La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
    Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
    LA VERIFICA DELL’IMPRESA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
    Il decreto legge modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.
    Viene quindi introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.
    Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
    In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.