DM 02/09/2021 PREVENZIONE ANTINCENDI NOVITA' IN VIGORE DAL 04 OTTOBRE 2022
Il 4/10/2022 entra in vigore il DM 02/09/2021 “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza a caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008“.
Il D.M. rinnova lo storico D.M 10/3/1998, abrogando alcuni articoli e i corrispondenti allegati.
Tra le novità introdotte e che entrano in vigore dal 04/10/2022, c’è la frequenza dei corsi di aggiornamento antincendio con l’introduzione dell’obbligo con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023. Risulta inoltre variata la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire
— Allegati scaricabili
DM 02/09/2021 Gazzetta Ufficiale