Nota INL n. 642 del 06/04/2023
Con nota dell’I.N.L. n. 642 del 06/04/2023, l’Ispettorato nazionale del Lavoro risponde ad alcuni interrogativi sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’I.N.L. chiarisce che se il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale; pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14 in questione.
Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’I.N.L.
https://www.ispettorato.gov.it/?s=642